Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di ROMA

Rassegna Giurisprudenza

In questa sezione è possibile consultare una rassegna della giurisprudenza, a cura dell'Avvocatura Aziendale.
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Curia: CORTE SUPREMA DI CASSAZZIONE - PRIMA SEZIONE CIVILE

Giudice: Pietro Campanile

Provvedimento:
10737_2020 (238 kB)

Principi: Oggetto: Accertamento dismissione immobili ex legge n. 560-/1993 art. 1 comma 4
Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione, in conformità all’orientamento della Giurisprudenza in materia di ERP(rif.Cass.14.6.2012 n. 97,Cass. 27.11.2018 n. 307), ha confermato il principio secondo il quale l’obbligo, per l’ente proprietario di alloggi erp, di alienare l’immobile all’assegnatario, che abbia manifestato la volontàa di acquistarlo, non ha origine nel fatto che l’alloggio sia stato inserito nel Piano Regionale di Vendita ex art. 1- 4 comma legge n. 560 /1993, poiché questo costituisce atto preparatorio e presupposto del procedimento amministrativo finalizzato all’alienazione, per la quale sarà necessaria una ulteriore manifestazione di volontà da parte dell’ente espressa nella Delibera del Consiglio di Amministrazione che dispone la vendita degli alloggi inseriti nel Piano medesimo.
Secondo la disposizione della legge n. 560/1993, le Regioni, entro 60 giorni, formulano i Piani di Vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili; trascorso tale termine, gli enti procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo all’acquisto, sulla base dell’accertamento dei requisiti previsti dalla legge.
Secondo i principi dettati dal codice civile, ai fini dell’accertamento cositutivo della volontà di dismissione e quindi del trasferimento della volontà, ai sensi dell’art. 2932 c.c., è necessario che via stato un incontro di volontà (proposta-accettazione) secondo la formazione dell’accordo contrattuale( preliminare- definitivo).
Nella controversia in oggetto, dalle risultanze processuali non è stato dedotto un effetto perfezionativo del contratto definitivo o preliminare di vendita tra il legale rappresentante dell’ente e l’assegnatario, ove non risulti rispettato il requisito della forma scritta ad substantiam.
Tale procedimento non costituisce deroga al principio della forma essenziale, che regola l’effetto traslativo, avente ad oggetto i beni immobili.
Tale requisito è soddisfatto anche mediante uno scambio di missive di proposta- accettazione sottoscritte dalle parti contraenti, collegate alla formazione inequivocabile dell’accordo, il quale non necessita della redazione in un documento sottoscritto da entrambe le parti.
Nel Ricorso proposto altresì, non è stato ravvisato dalle parti ricorrenti nel procedimento di alienazione di alloggi ERP la sussistenza di atti finalizzati ad integrare la volontà di DISMISSIONE degli alloggi ad un determinato prezzo.
In conclusione, per i motivi esposti , il Ricorso è infondato e come tale va rigettato.

Fattispecie: RICORSO EX ART 447 Bis c.p.c.
Trasferimento in proprietà alloggi



Curia: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Giudice: CHIARA GRAZIOSI

Provvedimento:
cassazione 4236-2020 (244 kB)

Principi: La cassazione, nella sentenza in esame, in conformità all’orientamento della giurisprudenza(Cass.n.34161-2019; Cass.n. 11230-2017) in materia e secondo i principi generali, dettati dalla legge n. 12/1999, ha confermato il principio che l’unico titolo abilitante alla locazione è l’assegnazione , sicchè in caso di decesso dell’assegnatario, non si determina una successione automatica nel rapporto di locazione a favore degli eredi, ma la cessazione dell’assegnazione-locazione e il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente, il quale può procedere discrezionalmente ad una nuova assegnazione.

Fattispecie: Subentro nell’assegnazione di alloggio ERP



Curia: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Giudice: GIACOMO TRAVAGLINO

Provvedimento:
cassazione 5252-2020 (165 kB)

Principi: Con ordinanza del 19 aprile 2019, il TAR ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ex art. 11 comma 3, c.p.a, ritenendo che la controversia sia di competenza del giudice ordinario. Nella fattispecie la Corte di Cassazione, in conformità alle pronunce delle Sezioni Unite (ordinanza n° 14956-2011, ordinanza n° 24148-2017) ha confermato l’orientamento della giurisprudenza in argomento, secondo la quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso dell’ annullamento dell’assegnazione dell’alloggio E.R.P. per vizi relativi alla fase del procedimento amministrativo (assegnazione-concessione), mentre spetta la giurisdizione del giudice ordinario nelle cause relative alla fase successiva al provvedimento di assegnazione. La ricorrente ha impugnato il decreto di rilascio, costituisce atto dovuto da parte dell’ amministrazione e non come esercizio del potere discrezionale; non atto di diniego dell’istanza di regolarizzazione dell’assegnazione. Secondo il TAR nel caso concreto, la posizione giuridica del privato ha natura di diritto soggettivo; pertanto la giurisdizione compete al giudice ordinario, in conformità della giurisprudenza in materia di E.R.P. Questo orientamento trova il proprio fondamento nel fatto che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si basa sulla natura della posizione giuridica fatta valere in giudizio.

Fattispecie: Opposizione a decreto di rilascio di alloggio E.R.P. occupato senza titolo.



Curia: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Giudice: ENRICO SCODITTI

Provvedimento:
cassazione 4130-2020 (140 kB)

Principi: La Corte di Cassazione rigetta il ricorso per l'infondatezza dei motivi denunciati dal ricorrente; con il primo, violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 comma 1 num. 3 c.p.c., la Cassazione afferma che sul procedimento di regolarizzazione dell'assegnazione dell'alloggio, il giudice di appello ha pronunciato riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo. Con il secondo motivo, la denuncia della nullità della sentenza per violazione del riparto di giurisdizione, in relazione all'art. 360 comma 2° num. 1 c.p.c., la Cassazione rileva l' inammissibilità del motivo per mancato ragiungimento dello scopo del ricorso. La Cassazione, nel confermare la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di sanatoria, ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancato appello del giudicato interno sulla giurisdizione amministrativa.

Fattispecie: Opposizione al decreto di rilascio.


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Ultima modifica: 19/06/2017

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